Dal 29 Luglio 2009 con l'introduzione dell'articolo 42 alla Legge Comunitaria 2008, tutte le aziende che dispongono "di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" devono fornire, attraverso tale mezzo, le seguenti informazioni:
• la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
• il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
• l'eventuale stato di liquidazione della società;
• se, in caso di S.p.A. o di S.r.l., la società ha un socio unico.
L'omissione o il ritardo degli adempimenti previsti espone la società a rischio di sanzione amministrativa - da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - da porsi a carico di ciascun componente dell'organo amministrativo.
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