Con una nuova circolare congiunta, datata 3 dicembre 2009, prot. n. 104497, i ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito ulteriori indicazioni relative alla compilazione della scheda di trasporto (SDT) nonchè al corretto utilizzo dei documenti alternativi ad essa.
La scheda di trasporto può essere compilata in qualunque luogo il committente si trovi, al fine di agevolarne le procedure di compilazione e di garantire l'osservanza delle norme sulla privacy è possibile apporre il timbro dell'azienda nello spazio riservato alle generalità del compilatore e in quello dedicato alla firma dello stesso soggetto.
La circolare precisa inotre che, il committente, al quale compete la compilazione della scheda di trasporto, può decidere di delegare un qualsiasi soggetto della filiera (caricatore, proprietario della merce).
A tal proposito la norma definisce il proprietario della merce come " l'impresa o la persona giuridica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momeento della consegna al vettore ", a prescindere quindi dai riferimenti del contratto di vendita e dalla nozione di trasferimento prevista dal Codice Civile.
Resta comunque la possibilità di non indicare il proprietario, fornendone però valida motivazione.
In questo caso, posso essere utilizzate diverse unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc e possono essere utilizzati dati eventualmente presenti sui documenti commerciali che accompagnano la spedizione.
Tuttavia si precisa che, nel caso in cui la quantificazione del peso risulti difficoltosa, si può indicare sulla scheda di trasporto un dato approssimativo.
Ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto, si può aggiungere che la scheda di trasporto può essere sostituita da un DDT o da una bolla di accompagnamento solo nel caso in cui queste ultime contengano tutti i dati prescritti nella scheda di trasporto.
Nell'eventualità si può provvedere ad un' integrazione dei documenti, in mancanza però di tale integrazione, si è obbligati a compilare la scheda di trasporto.
Di seguito altri documenti da ritenere equipollenti alla scheda di trasporto:
Al fine di semplificare la compilazione della scheda di trasporto, si precisa che il vettore che si avvale di altri soggetti (sub-vettori) per eseguire il trasporto, deve riportare le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell'azienda, iscirzione all'Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima, alla voce "eventuali dichiarazioni".
Resta ovviamente ferma la responsabilità del vettore sull'operato del sub-vettore.
Si ricorda che l'obbligo di compilare la scheda di trasporto è in vigore, dal 19 luglio 2009, per chi effettua trasporto di merci per conto terzi (di qualsiasi genere) ogni volta che viene effettuata una singola spedizione.
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