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Timber Regulation – pubblicate in Gazzetta Ufficiale le sanzioni

REGOLAMENTO (EU) 995/10: EU TIMBER REGULATION

Il Regolamento (EU) 995/2010, meglio noto come EU Timber Regulation (EUTR), ha l’obiettivo di prevenire il commercio di legname illegale in Europa e si applica al legno e a tutti i prodotti da esso derivati, inclusa la carta. Per le aziende che introducono in Europa prodotti a base di fibre di legno, il regolamento vieta l’immissione e il commercio di prodotti di origine illegale e obbliga l’adozione di un sistema interno di “dovuta diligenza” (Due Diligence).
Dopo il Regolamento Delegato (UE) N.363/2012 del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, lo scorso 6 luglio, la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza.

Il 10 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 286 il Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n.178 che stabilisce, tra l’altro, gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e le sanzioni ad essi applicabili in caso di non ottemperanza alle disposizioni previste. Il Decreto Legislativo entrerà in vigore a partire dal 25 Dicembre prossimo.

SANZIONI

– Chiunque importi nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai Paesi aderenti a un accordo di partenariato in mancanza della licenza FLEGT, è punito con l’ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno.

– L’operatore che commercializza legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l’ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno e con la confisca del materiale. Se dalle due violazioni sopra descritte deriva un danno all’ambiente di particolare gravità, le pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente.

– L’operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati non dimostri anche attraverso la documentazione e le informazioni riportare negli appositi registri previsti dal Regolamento Europeo 607/20121 di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del Sistema di Dovuta Diligenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

– L’operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri previsti dal Regolamento Europeo 607/2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

– Il commerciante che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500.

– Il Decreto Legislativo istituisce inoltre un apposito registro che sarà realizzato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al quale, una volta operativo, dovranno iscriversi tutti gli operatori; l’omessa iscrizione sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.200.