Nuove regole sull’etichettatura dei prodotti alimentari
Il 13 dicembre 2014 entrano in vigore le nuove regole sull’etichettatura dei prodotti alimentari, definite dal Reg. UE 1169/2011 s.m.i..
Il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis ha detto: “Dal 13 dicembre 2014 , i cittadini europei potranno apprezzare i risultati di anni di lavoro mirati a migliorare le norme in materia di etichettatura alimentare. Le informazioni chiave sul contenuto delle etichette dal 13 Dicembre saranno più chiare ed aiuteranno i consumatori a fare scelte più consapevoli sul cibo che acquistano. Le nuove regole mettono il consumatore in grado di ricevere informazioni chiare e rappresentano uno strumento più gestibile per le imprese”.
Le principali modifiche riguardano:
- Migliorata la leggibilità delle informazioni (dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie).
- Tolto l’obbligo dell’indicazione dello stabilimento di produzione (requisito strettamente italiano).
- Presentazione più chiara e armonizzata degli allergeni nell’elenco degli ingredienti (enfatizzati da carattere, stile o colore di sfondo).
- Obbligo dell’indicazione obbligatoria degli allergeni anche per gli operatori della collettività (es. ristoranti e bar).
- Obbligo di riportare la tabella nutrizionale in etichetta per la maggior parte degli alimenti trasformati preconfezionati (obbligo dal 13/12/2016; se le dichiarazioni nutrizionali sono già riportate in etichetta, queste devono rispettare i requisiti del Reg. UE 1169/2001).
- Indicazione obbligatoria dell’origine delle carni fresche di suini, ovini, caprini e pollame.
- Definizione dei requisiti obbligatori per la vendita a distanza.
- Inserimento dei nanomateriali ingegnerizzati nell’elenco degli ingredienti.
- Indicazione obbligatoria dell’origine vegetale degli oli raffinati e grassi.
- Rafforzate le regole per prevenire pratiche ingannevoli.
- Chiara indicazione dei prodotti scongelati.
- Nello stesso campo visivo sarà obbligatorio riportare soltanto la denominazione dell’alimento, la quantità netta e, per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo (soppresso l’obbligo di inserire anche il termine minimo di conservazione/scadenza).
Il regolamento prevede l’esaurimento delle scorte per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 13 dicembre 2014 (il requisito non include l’esaurimento delle scorte di etichette) ed abroga tutte le norme afferenti e derivanti dalla Direttiva 2000/13/CE.